In caso di necessità di assistenza di un familiare con disabilità, è possibile usufruire di un congedo retribuito di due anni (che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi).
Ne hanno diritto secondo un ordine di priorità:
- coniuge o partner dell’unione civile convivente
- padre o madre, anche adottivi o affidatari
- figlio convivente
- fratello o sorella convivente
- parente o affine entro il terzo grado convivente
- figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto)